Agevolazioni Tasse di Proprietà per Disabili (esenzioni)
Bollo Auto
Sulla base delle nuove disposizioni in materia di tasse di proprietà (bolli auto) ogni singola regione può stabilire i criteri e le modalità per l'applicazione dell'esenzione dal pagamento per i veicoli intestati ai disabili (o ai soggetti cui questi ultimi siano fiscalmente a carico).
La Regione Toscana con la Legge Regionale 49 del 22 Settembre 2003 e la Legge Regionale n° 35 del 14 Luglio 2012 stabilisce che:
Per quali veicoli spetta l'esenzione
L'esenzione spetta limitatamente ad un solo veicolo di proprietà del disabile oppure della persona a cui il disabile risulti fiscalmente a carico per gli autoveicoli con cilindrata fino a 2.000 centrimetri cubici se con motore a benzina ed a 2.800 centrimetri cubici se alimentate con motore diesel e che rispettino le seguenti specifiche:
- Autovetture (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente);
- Autoveicoli specifici (veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo);
A chi spetta l'esenzione
Il diritto all'esenzione spetta quando la situazione di disabilità è riconosciuta in modo permanente, senza previsione di revisione. Costituiscono eccezione ai sensi di legge i MINORI
- Soggetti non vedenti colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione o con un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30 per cento;
- Soggetti sordomuti colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata;
- Soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento della indennità di accompagnamento;
- Soggetti con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni in situazione di gravità;
- Soggetti con limitazione della capacità di deambulazione che usufruiscono della indennità di accompagnamento;
- Soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria. Gli adattamenti al veicolo, sia quelli relativi ai comandi guida sia quelli relativi all'allestimento interno o della carrozzeria per agevolare il trasporto di soggetti disabili, devono risultare dalla carta di circolazione. Gli adattamenti per la guida, devono essere prescritti in sede di visita da parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada e annotati sulla patente speciale di guida.