Legge Regione Toscana N. 86 del 29/12/2014 - Ecoincentivi
La legge della regione Toscana del 29 dicembre 2014 n. 86, all'art. 4, commi 2-bis e 2-ter dispone che:
sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per tre annualità, gli autoveicoli appartenenti alle categorie M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre il sedile del conducente) e N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.) su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o metano.
L'esenzione opera a condizione che:
l'installazione del sistema di alimentazione sia effettuato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
il collaudo del sistema di alimentazione sia effettuato entro il 31 gennaio 2016.
Le tre annualità decorrono:
dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo, qualora il medesimo sia effettuato oltre la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa automobilistica;
dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo, qualora il medesimo sia effettuato entro la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa automobilistica.
Ai sensi e per gli effetti del disposto di legge sopra riportato, viene riconosciuta un'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica in favore solo ed esclusivamente di coloro che procedono alla “Trasformazione” di autoveicoli omologati con alimentazione a benzina.
Per il riconoscimento del diritto all'esenzione, il collaudo dell'impianto a gpl o metano deve essere effettuato in data successiva a quella di prima immatricolazione del veicolo interessato.
Legge regione Toscana n° 86 del 29 dicembre 2014
Art. 4
Modifiche all'articolo 1 ter della r.r. 52/2006
a) l'installazione del sistema sia effettuata sal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;b) il collaudo del sistema sia effettuato entro il 31 gennaio 2016.".
a) dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo, qualora il medesimo sia effettuato oltre la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa automobilistica;b) dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo, qualora il medesimo sia effettuato entro la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa automobilistica.".